Il recente scandalo finanziario denominato "Pandora Papers", frutto di un’inchiesta giornalistica condotta dal Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi (https://www.icij.org/) , ha permesso al mondo di conoscere migliaia di società offshore riconducibili a imprenditori, manager, politici e criminali di tutto il mondo, create per garantire l’anonimato. Tali entità giuridiche sono definite shell companies.
Queste società non svolgono alcuna attività operativa e i cui asset consistono esclusivamente in disponibilità liquide e/o mezzi equivalenti (ad esempio, partecipazioni societarie). Spesso non hanno dipendenti e nemmeno una sede operativa. Il loro unico scopo è quello di impedire l’individuazione del beneficiario economico e dei beni racchiusi nella stessa società (essenzialmente con finalità di elusione fiscale e riciclaggio).
I decisori aziendali, gli internal auditor, i professionisti della compliance e dell’antifrode, dovrebbero prestare particolare attenzione a queste entità giuridiche innanzitutto identificandole e successivamente, implementando dei controlli atti a mitigare i rischi derivanti dalle relazioni con tali controparti.
In questo numero di CRM ci occupiamo del complesso rapporto tra le shell companies e il titolare effettivo, nel contesto del contrasto e prevenzione del fenomeno del riciclaggio.
(https://www.icij.org/investigations/panama-papers/five-years-later-panama-papers-still-having-a-big-impact/)
I PANDORA PAPERS: COSA SONO?
I Pandora Papers sono stati rivelati lo scorso 3 ottobre da un’inchiesta giornalistica internazionale basata su 11,9 milioni di documenti relativi a beni registrati offshore in territori dove sono vigenti normative particolarmente permissive per quanto riguarda il fisco.
I Pandora Papers hanno coinvolto 35 leader mondiali e centinaia di persone tra le più ricche e potenti del pianeta oltre a vari funzionari statali.
Sono almeno 90 i paesi coinvolti in un arco temporale che va dal 1996 al 2020.
PERCHE’ I PANDORA PAPERS SONO DIVENTATI UN CASO INTERNAZIONALE?
L’inchiesta è stata condotta dall’Icij, il Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi (https://www.icij.org).
Oltre 600 professionisti dell’informazione hanno lavorato due anni per passare al setaccio 2,9 terabyte di dati contenuti in migliaia di documenti, e-mail e fogli di calcolo e ben 14 sono state le aziende di servizi finanziari che hanno fatto trapelare i dati alla base dei Pandora Papers, basate nei cosiddetti paradisi fiscali (Isole Vergini Britaniche, Monaco, Panama, Singapore e Svizzera).
In questi paradisi fiscali -“posti soleggiati per gente losca”- secondo la definizione degli esperti antiriciclaggio, le imposte sulle aziende sono basse o inesistenti e rendono molto facile aprire ditte di comodo create con finalità di evasione o elusione fiscale.
Vale la pena di ricordare come l’evasione fiscale rappresenti uno dei tanti “reati presupposto” del reato di riciclaggio.
COSA SONO LE SHELL COMPANIES.
Al centro delle tre grandi fughe di notizie - i documenti Panama, Paradise e Pandora- così come al centro di molte altre più piccole - c'è un unico strumento: la società di comodo - la shell company è usata da persone potenti ed evasori per nascondere le loro attività a cittadini, autorità fiscali e forze dell'ordine.
Le shell companies hanno una caratteristica comune considerata come virtù unica e apprezzabile: è anonima.
I TRE SCOPI DELLE SHELL COMPANIES.
Le shell companies vengono utilizzate generalmente per questi tre scopi:
1) schermare la reale identità degli Ultimate Beneficial Owner, ovvero il Titolare Effettivo, garantendo al contempo il controllo da parte degli stessi sulla società e il suo patrimonio: anonymous shell companies.
2) aggirare le normative in materia giuslavoristica del paese in cui viene effettuata l’attività prevalente: letterbox companies.
3) accentrare l’attività di finanziamento o holding di gruppo, specialmente nel caso in cui lo stesso attui una pianificazione fiscale molto aggressiva: Special Purpose Entity.
COME VENGONO COSTITUITE LE SHELL COMPANIES.
Per mantenere l’anonimato, la costituzione di una shell company avviene sempre mediante il supporto di un advisor, il quale si occupa sia della costituzione e spesso della successiva gestione della società.
Sono diversi i siti web di società che offrono pacchetti “offshore company” attraverso i quali si può costituire una shell company in qualche giorno e a prezzi tutto sommato modici.
Nella visura societaria di una shell company il nome del rappresentante legale, director, registrant o agent indicato corrisponde a quello dell’advisor che ha costituito e/o che sta amministrando la società.
Esaminando questa dinamica, un’analista esperto dovrebbe riuscire a individuare il nominativo del soggetto advisor su un qualunque motore di ricerca e verificare se è riconducibile ad uno studio professionale/società di consulenza operativa in tale settore.
Un’analisi ulteriore che potrebbe essere effettuata per acquisire ulteriori elementi utili per determinare la tipologia di società e comprendere se la stessa fa riferimento ad un advisor, è quella di ricercare su internet informazioni relativamente ai numeri di telefono e/o al dominio e-mail, se riportati nella visura della società. Spesso quella che è dichiarata come sede o ufficio corrisponderà a un indirizzo o recapito al quale è presente anche la società advisor.
Vediamo quali potrebbero essere altri elementi:
Ragioni sociali vaghe o insignificanti.
Generalmente, la ragione sociale di una shell company è molto vaga o insignificante.
Questo tipo di scelta, potrebbe essere il risultato o di una strategia di anonimizzazione da parte dell’ UBO (il Titolare Effettivo - Ultimate Beneficial Owner), al fine di eliminare eventuali tracce di riconducibilità o si potrebbe trattare di società già pre-costituite dall’advisor alle quali sono state date o delle ragioni sociali progressive o delle ragioni sociali molto generiche e vaghe.
Sede legale in località non coerenti con l’attività dichiarata.
L’indirizzo in cui è situata la società rappresenta un ulteriore elemento importante al fine d’identificare la tipologia di società.
E’ fondamentale, per scoprire l’esistenza di una shell company, investigare l’indirizzo della società al fine di comprendere la tipologia d’immobile in cui la stessa risulta avere la sede e/o esercitare la propria attività.
Inoltre, un ulteriore elemento molto comune è rappresentato dalla presenza di più società registrate presso il medesimo indirizzo.
Per verificare questa eventualità è possibile effettuare una ricerca per indirizzo su un qualunque motore di ricerca o sui vari database a pagamento (e non) disponibili sul mercato.
Assenza sul web.
Generalmente una shell company non è presente sul web, sia a livello di notizie, contenuti e inserzioni, che a livello di sito web in quanto non esercitando un’attività operativa non ne avrebbe la necessità.
Questo aspetto non corrisponde sempre al vero in quanto, una shell company potrebbe avere in taluni casi la necessità di essere presente sul web per dimostrare un’apparente attività operativa.
LA GENESI DEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI.
Uno degli strumenti per contrastare l’impiego delle “shell companies” come scudo per nascondere e riciclare proventi illeciti è rappresentato dal Registro dei Titolari effettivi.
Vediamo di analizzare la sua genesi normativa ed il suo funzionamento.
L'istituzione del Registro dei titolari effettivi è stata introdotta con la direttiva Ue 2015/849 che ha previsto, per ogni Stato membro, un Registro Centrale Nazionale (interconnesso con quelli degli altri Paesi membri) in cui confluiscono i dati dei titolari effettivi di società ed altre entità giuridiche, di trust e di istituti affini.
La trasparenza e conoscibilità dei dati concernenti la titolarità effettiva è stata profonda-mente modificata dalla direttiva Ue 2018/843, che ha cambiato le disposizioni in materia di accesso al Registro.
Di conseguenza, ferma la regolamentazione a favore delle Autorità e dei soggetti obbligati:
a) l’accesso ai dati delle società e delle altre entità giuridiche è stato previsto “in ogni caso” a favore del “pubblico”;
b) l'accesso ai dati dei trust e degli istituti affini è stato previsto a favore di qualunque persona fisica o giuridica richiedente, subordinatamente alla dimostrazione di un legittimo interesse;
c) è stata confermata la possibile deroga eccezionale in ragione del grave rischio per il titolare effettivo, estendendola all'accesso ai dati dei trust e affini.
IL REGOLAMENTO SULL’INTERCONNESSIONE DEI REGISTRI DIGITALI.
Lo scorso 22 marzo 2021 è entrato in vigore, per gli Stati membri dell’Unione Europea – e quindi anche per l’Italia –, il Regolamento di esecuzione n.369/2021 della Commissione, riguardante l’interconnessione tra i registri centrali nazionali dei UBO (Ultimate Beneficial Owner) , in linea con la IV e V Direttiva sull’AML.
Il Regolamento ha istituito un registro generale denominato con l’acronimo inglese “BORIS” (Business Registers Interconnection System) (https://www.cheopeonline.it/it/pages/775-antiriciclaggio-la-ricerca-del-titolare-effettivo-diventa-digitale-e-interconnessa) il quale, tramite l’interconnessione tra registri delle imprese nazionali, fornisce un accesso pubblico unico per tutti gli Stati membri alle informazioni relative alla titolarità effettiva, secondo la normativa europea antiriciclaggio.
LA SITUAZIONE DEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI IN ITALIA.
In Italia l’adozione del Registro nazionale ha subito una battuta di arresto, in conseguenza della censura del Consiglio di Stato al Decreto del MEF che avrebbe dovuto istituirlo.
Si attendono, quindi, nuove iniziative da parte dei Ministero nei mesi a venire.
Analizzare accuratamente le dichiarazioni rilasciate dal cliente in merito alla titolarità effettiva di un soggetto giuridico è un passaggio chiave per determinare e gestire il rischio AML.
Anche in presenza di dichiarazioni tratte dai registri nazionali di titolarità effettiva, il soggetto sottoposto alla normativa AML ha l’obbligo di validare tali dichiarazioni tramite una controverifica.
Con Cheope automatizzi gli screening finalizzati ad accertare la titolarità effettiva, con documentazioni e analisi in grado di dimostrare l’adeguata diligenza.
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