CREDITI INESIGIBILI: LA DEDUZIONE DELLE PERDITE IN BILANCIO ABBASSA IL CARICO FISCALE

Newsletter del 5 Febbraio 2020

Le imprese che si trovano a dover affrontare il problema delle fatture non pagate nonostante i solleciti e le procedure di riscossione, hanno la possibilità, nei casi previsti dalla Legge, di portare i crediti in deduzione nel bilancio.
La rilevazione di una perdita sui crediti, se deducibile, riduce il reddito d’esercizio e di conseguenza riduce l’ammontare delle imposte da pagare.

LA REGOLA: IL CREDITORE DEVE PROVARE LA PRECISIONE E LA CERTEZZA DEL PROPRIO CREDITO
L’art.66 del DPR 017/1986 stabilisce che “le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali”.

COME SI PROVA LA DEDUCIBILITÀ’ DI UN CREDITO?
I requisiti di certezza e precisione, richiesti ai fini della deducibilità delle perdite sul credito, devono essere valutati sulla base di una pluralità di indici di attendibilità come ha confermato la Corte di Cassazione seguendo un orientamento consolidato dalla stessa, con l’Ordinanza n.9784 dell’8/04/2019.

Ecco un breve elenco di situazioni che si possono verificare nella pratica:
1) il costo deve essere inerente all'attività d’impresa (può anche essere potenziale, nel senso che da esso potrebbero derivare i ricavi o i proventi che concorreranno a formare il reddito di impresa);
2) affinché una spesa possa ritenersi inerente, non è sufficiente che sia stata correttamente inserita nella contabilità aziendale, con la relativa documentazione di supporto, essendo necessario ricavare anche la ragione strumentale della stessa;
3) è necessario dimostrare la coerenza economica dei costi sostenuti nell'attività di impresa, sia rispetto al criterio di proporzionalità con i ricavi o con l’oggetto dell’impresa, sia con riferimento ai dati esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni;
4) si profila una perdita su crediti “quando il debitore non paga volontariamente e il credito non risulta azionabile coattivamente attraverso gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione del creditore”.
5) la definitività della situazione di insolvenza del debitore deve essere tale da escludere il futuro soddisfacimento del credito.

L’ECCEZIONE: IL CREDITORE E’ ESONERATO DALLA PROVA NEL CASO DI PROCEDURE CONCORSUALI
Se l’onere di dover dimostrare la certezza e la precisione del credito da portare in deduzione è la regola che incombe sul contribuente-creditore, l’eccezione è rappresentata dalla situazione di coinvolgimento del debitore in procedure concorsuali oppure in un accordo di ristrutturazione.
In questo secondo caso il creditore non dovrà provare nulla (vedasi Ordinanza Corte di Cassazione n.9784 dell’8/04/2019).
Secondo la previsione normativa del comma 5 dell’articolo 101 del DPR 917/1986, “il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese”.

In questi casi il creditore è esentato dall'obbligo di dover dimostrare di avere subito in via definitiva una perdita inerente la sua attività di impresa (c.d onere della prova).

I CREDITI DA RISCUOTERE DI MODESTA ENTITÀ DA PORTARE IN DEDUZIONE
Gli elementi “certi e precisi” richiesti dalla legge (art.33 del DL 83/2012) “sussistono quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento del credito stesso”.
La “modesta entità del credito” va differenziata a seconda che superi i 5.000,00 euro per le grandi imprese e i 2.500,00 euro per le altre.
Se il creditore vanta più crediti nei confronti dello stesso debitore, di importo complessivamente superiore a 5.000 euro - 2.500 euro ma unitariamente inferiore a detto limite, potrà dedurre la perdita derivante da ciascuno di essi.


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