CRISI DI IMPRESA: QUANDO SCATTA L’ALLARME ROSSO SUI CONTI

Newsletter del 27 Novembre 2019

Finalmente l’attesa è finita: il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDCEC) ha presentato ufficialmente il documento contenente gli indicatori della crisi di impresa in occasione del Convegno Nazionale di Firenze “La Crisi di impresa” dello scorso 25/26 ottobre 2019.
Il Codice della crisi e dell’insolvenza d’impresa all’art.12 - secondo comma - ha affidato infatti al CNDCEC il compito di elaborare gli indici necessari al completamento del sistema di allerta, introdotto nell’ordinamento con la Legge delega n.155/2017.

Considerato che moltissime PMI italiane non solo non sono in grado di fare una previsione del cashflow a 6 o a 12 mesi richiesta dall’adeguata verifica, ma incontrano serie di difficoltà ad ottenere una contabilità aggiornata su base trimestrale, il CNDCEC ha proposto di utilizzare i seguenti 5 indicatori della crisi:

1) sostenibilità degli oneri finanziari (oneri finanziari/ricavi);
2) adeguatezza patrimoniale (patrimonio netto/debiti totali);
3) liquidità a breve (attività a breve/passività a breve);
4) ritorno liquido dell’attivo (cash flow/totale attivo);
5) indebitamento previdenziale e tributario (debiti previdenziali e tributari/attivo totale).

In pratica la crisi di impresa viene diagnosticata attraverso la rilevazione preliminare della presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti, attraverso l’utilizzo specifici indicatori.

GLI INDICATORI DELLA CRISI
L’art.13 del D.Lgs 12 gennaio 2019, n.14 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.6 del 14 febbraio 2019) ha previsto l’introduzione degli indicatori della crisi, elaborati con cadenza almeno triennale dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili, per rilevare gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario messi in relazione alle specifiche caratteristiche dell’impresa e all’attività imprenditoriale svolta.


I 5 PARAMETRI DA CONSIDERARE
Il mix di indici e indicatori di rischio porta all'adozione di un protocollo che prevede una sequenza gerarchica con almeno 5 parametri da prendere in considerazione.
La crisi d’impresa è ipotizzabile quando a causa di perdite, il patrimonio netto (che deriva dalla differenza tra le attività dello stato patrimoniale di un’azienda o di una società e relative passività) diventa negativo ed è la causa dello scioglimento della società di capitali, pregiudicando la continuità aziendale.
Questo elemento di criticità può essere superato attraverso una ricapitalizzazione che consenta la ricostruzione patrimoniale nei limiti di Legge.

SE IL PATRIMONIO NETTO È POSITIVO
A fronte invece di un patrimonio netto positivo è prevista la verifica di un altro indicatore: il c.d. DSCR (Debt Service Coverage Ratio) a 6 mesi che viene calcolato come il rapporto fra i flussi di cassa previsti nei sei mesi successivi disponibili per il pagamento dei debiti in scadenza nello stesso periodo.
In pratica il DSCR misura la capacità dell’impresa di produrre, nei successivi sei mesi, entrate sufficienti a coprire i debiti da onorare nello stesso periodo.

La formula per il calcolo del DSCR può essere sintetizzata come segue:

ove:
- per Cash flow operativo - tax si intende il flusso di cassa prodotto dalla gestione caratteristica al netto del flusso fiscale relativo al pagamento delle imposte sul reddito di esercizio.
- per flusso finanziario a servizio del debito si intende il flusso finanziario per il pagamento degli interessi passivi nonché della quota capitale dei finanziamenti nel periodo considerato.

L’analisi di questo indicatore con valore pari o superiore a 1 permette di rilevare la capacità prospettica di sostenibilità dei debiti lungo un arco temporale di 6 mesi.

Al contrario valori inferiori a 1 evidenziano la sussistenza di potenziali criticità.

La verifica di questo indicatore costringerà le imprese ad adottare appositi strumenti di pianificazione e controllo finanziario nell’ambito di un adeguato assetto amministrativo: primi fra tutti il rendiconto finanziario e il budget di tesoreria (art.2086 secondo Comma Codice Civile in vigore dal 16 marzo 2019).

LA VERIFICA PROSPETTICA A SEI MESI
Questa verifica comporta l’onere mensile, periodico e ricorrente, di una verifica finanziaria che tenga progressivamente conto dei nuovi flussi in entrata e dei debiti che andranno in scadenza nel mese successivo.

SE IL PATRIMONIO NETTO E’ POSITIVO E IL DSCV E’ INDISPONIBILE
In questo caso è prevista l’adozione di appositi indici con soglie differenziate a seconda del settore nel quale l’impresa svolge la propria attività. Viene ritenuto significativo il superamento di tutti e 5 gli indici.
Considerare uno solo di questo porterebbe ad una visione parziale e fuorviante.
L’art.13 del Codice della Crisi e dell’insolvenza prevede che l’impresa che non ritenga adeguati gli indici ad essa applicabili, nella nota integrativa del bilancio di esercizio, potrà indicare gli indici che ritiene idonei a far presumere ragionevolmente la sussistenza del suo stato di crisi.
In questo caso un professionista indipendente dovrà attestare l’adeguatezza di tali indici in relazione alla specificità dell’impresa. L’attestazione dovrà essere allegata alla nota integrativa e ne costituirà parte integrante, anche se gli effetti di questa dichiarazione decorreranno dall'esercizio successivo.

Il nuovo Codice della Crisi di impresa entrerà in vigore il prossimo agosto 2020, anche se alcune norme sono già operative.

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